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Ordinanza — n. 14594/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifest unfoundedness regarding conditional sentence revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the claim of insufficient reasoning by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to adequately justify revoking the conditional sentence release after a new conviction within the five-year period. The court ruled that the lower court's reasoning was exhaustive and legally sound, as the revocation operates by law when a new crime occurs within the statutory timeframe following the sentence's finality.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen.; Art. 163, comma primo, cod. pen.: The appeal against a revocation order for conditional sentence release is inadmissible if manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is sufficient when it explicitly links the new offense to the statutory revocation period calculated from the finality of the granting sentence.

Parole chiave

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conditional sentence revocation manifest unfoundedness inadmissible appeal five-year period finality of sentence revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen.
Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta un difetto di motivazione circa la revoca della sospensione condizionale della pena disposta ex art. 168, comma primo, n.
Art. 163, comma primo, cod. pen.
Osservato che la motivazione è del tutto esaustiva, trattando di un ipotesi di revoca che opera di diritto, costituendo ormai principio non contestato quello secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23193 del 10/5/2016, Rv. 267095
168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23193 del 10/5/2016, Rv. 267095 - 01;
Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 2349893
Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 2349893 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO MATTEO (CUI 04SCW7U) nato a CERIGNOLA il 26/08/1997 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; f\(

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAROSIELLO Matteo avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 4.12016 (irrevocabile in data 26.7.2016), per avere il ricorrente riportato nel quinquiennio successivo un'altra condanna del Tribunale di Foggia in data 12.4.2021 (confermata dalla Corte d'Appello di Bari il 25.5.2022 e irrevocabile in data 24.4.2024) per sei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'1.11.2018 al 30.12.2018;

Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta un difetto di motivazione circa la revoca della sospensione condizionale della pena disposta ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.; Ritenuto che si tratti di un motivo di ricorso generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello di Bari ha fatto invece un preciso riferimento nell'ordinanza impugnata, onde giustificare la revoca, alla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale e alla data di commissione, compresa nel quinquiennio, dei reati oggetto della seconda sentenza;

Osservato che la motivazione è del tutto esaustiva, trattando di un ipotesi di revoca che opera di diritto, costituendo ormai principio non contestato quello secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23193 del 10/5/2016, Rv. 267095 - 01;

Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 2349893 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.