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Ordinanza — n. 14593/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of independent factual review of disciplinary conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the Tribunal of Surveillance failed to independently evaluate the detainee's disciplinary misconduct from the case file. The court rejected this, finding the original reasoning logical and sufficient to deny early release.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.s.; Art. 607 c.p.s.: An appeal challenging a surveillance tribunal's decision based on alleged failure to independently assess disciplinary facts is inadmissible if the original reasoning is logical and adequate to justify the denial of early release.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Surveillance Tribunal Early Release Denial Disciplinary Conduct Inadmissible Appeal Factual Review Legal Fees Order sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.s.
Art. 607 c.p.s.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA PIERLUIGI nato a CANOSA DI PUGLIA11 13/04/1996 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SOMMA Pierluigi avverso l'ordinanza con cui in data 4.7.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento con cui in data 19.2.2024 il Magistrato di Sorveglianza di Bari aveva rigettato un'istanza di liberazione anticipata; Rilevato che il ricorso, a fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha richiamato una sanzione disciplinare inflitta al detenuto nel semestre 20.7.2023/19.1.2024 per una condotta di non scarsa rilevanza, censura che non sia stata valutato autonomamente il comportamento addebitato a Somma, sulla base del contenuto della documentazione del fascicolo disciplinare;

Considerato che, in tal modo, il ricorso prospetti doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non illogica, che è adeguata a fondare il diniego del riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo in cui si è verificato il fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata;

Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d