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Ordinanza — n. 14592/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating second-instance arguments without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishment due to economic hardship and social danger, but the lower court had already addressed these points in its judgment. The supreme court ruled that without specific refutation of the second-instance reasoning, the appeal fails to meet admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the grounds of the second-instance judgment without presenting new facts or specific arguments to refute the existing reasoning.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissible appeal repetition of arguments second instance review non-punishment cause motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
motivato circa il fatto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
motivato circa il fatto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARO PIETRO nato a AGRIGENTO il 27/11/1985 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAPRARO Pietro avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 11.9.2024 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che in data 1.12.2023 lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi due di arresto; Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi, con i quali, per un verso, si sostiene l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in ragione della mancanza di disponibilità economica del sottoposto e, per l'altro, si censura il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; Osservato, sotto questo profilo, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato entrambe le doglianze già proposte con l'atto di appello, giudicandole infondate con motivazione del tutto congrua; Considerato, in particolare, che i giudici di secondo grado hanno adeguatamente:

1) valorizzato la circostanza che - sebbene il Tribunale di Agrigento avesse già disposto il pagamento rateale della cauzione alla luce della documentazione prodotta in quella sede da Capraro, giudicandola tuttavia non dimostrativa di una situazione di innpossidenza assoluta - il ricorrente non si era comunque affatto attivato, sia pure nei limiti delle sue riconosciute possibilità;

2) motivato circa il fatto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fosse inibita dalla pericolosità sociale qualificata di Capraro; Ritenuto che, invece, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così