Cassation court dismisses appeal against execution judge's denial of crime continuation due to lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the execution judge's refusal to apply the crime continuation rule. The appellant argued that two escape offenses violated the same precautionary title and occurred only five months apart, suggesting a single criminal design. However, the court found the appellant's own evidence of vomiting during the second escape and the lack of logical continuity between the acts insufficient to overturn the execution judge's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The requirement of a single criminal design in crime continuation is a factual matter for the trial judge, reviewable on appeal only if the decision lacks adequate motivation or is based on generic grounds rather than specific factual analysis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE FRANCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 12/06/1990 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CARBONE Franco avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 19.9.2024 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili (un reato di minaccia a pubblico ufficiale e due reati di evasione); Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01).
Osservato che il giudice dell'esecuzione ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione, non ravvisando particolari contiguità temporali e finalistiche tra i reati (commessi nell'arco temporale di quasi un anno e mezzo) ed evidenziando che le due evasioni riguardavano la violazione di titoli cautelari diversi; Rilevato che il ricorso censura solo il diniego relativo ai reati di evasione, contestando che in realtà il titolo violato era lo stesso e che i due fatti erano stati commessi a soli cinque mesi di distanza; Considerati, tuttavia, che le doglianze non arrivano ad inficiare decisivamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, perché, da un lato, lo stesso ricorrente segnala che in occasione della seconda evasione il condannato era stato trovato sul retro della propria abitazione a vomitare - circostanza, questa, del tutto contingente e, come tale, difficilmente progrannmabile cinque mesi prima - e perché, dall'altro, le diverse condotte di evasione mal si conciliano ontologicamente con la possibilità di una preventiva ideazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.