Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14589/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction for continued offenses involving minor crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for the aggravated offense of property damage. The appellant argued that generic mitigating circumstances should automatically apply to satellite offenses of lesser severity, but the court ruled that such mitigation applies only to the principal crime. Furthermore, the court held that the appeal raised a mere factual issue precluded by the prior annulment judgment, which had already established the legal principles for the retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52 comma 2 lett. b) d.lgs n. 274 del 2000; Art. 62-bis cod. pen.: In cases of continued offenses, generic mitigating circumstances apply only to the principal crime and do not automatically extend to satellite offenses of lesser severity.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offenses generic mitigating circumstances appellate jurisdiction manifestly unfounded appeal precluded factual issue danneggiamento reati contro la pubblica autorità perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 comma 2 lett. b) d.lgs n. 274 del 2000
Art. 612 cod. pen.
Art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000
3.1 Riguardo al primo motivo, i lavori di pubblica utilità devono essere considerati a ogni effetto di legge, ex art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (Sez.
Art. 62-bis cod. pen.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha proceduto alla riduzione di pena per le circostanze ex art. 62-bis cod.
Art. 81 comma primo cod. pen.
284005 - 01), essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod.
art. 62-bis cod. pen
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha proceduto alla riduzione di pena per le circostanze ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 40229 del 21/6/2007
274 del 2000, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (Sez. 5, n. 40229 del 21/6/2007, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 49865 del 14/9/2018
274 del 2000 (Sez. 5, Sentenza n. 49865 del 14/9/2018, Rv.
Sez. 5, n. 19366 dell'8/6/2020
Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016
279107 - 02), con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite (Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, P.g., p.m.
Sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, infatti, non sussiste obbligo di specifica e dettagliata motivazione per ogni singolo aumento, quando, come nel caso di specie, gli incrementi di pena siano di esigua entità (Sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022, Rv.
Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020
(Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv.
Sez. 2, n. 33560 del 9/6/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRACCHINI ROBERTO nato a GRAVEDONA ED UNITI il 29/04/1969 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; ty

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 9.9.2024, la Corte d'Appello di Milano - decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza della medesima Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Como di condanna di Beltracchini Roberto per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, 612, comma secondo, e 582, comma secondo, cod. pen. - ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, individuando in quello di danneggiamento il reato più grave, in relazione al quale determinare la pena base su cui apportare il successivo aumento per la continuazione, già riconosciuta in primo grado, con i reati di lesioni e minaccia.

2. Avverso la predetta sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, articolandolo in tre motivi. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 52, comma 2, lett. b), d.lgs n. 274 del 2000, 612 cod. pen., e lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente applicato la pena della reclusione sia per il reato-satellite di lesioni, rientrante nella competenza del giudice di pace, laddove l'art. 52 richiamato prevede la pena dei lavori di pubblica utilità, sia per il reato-satellite di minaccia, che, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta punito con la sola pena pecuniaria. Con il secondo motivo, deduce la mancanza della motivazione in ordine alla commisurazione dei singoli aumenti di pena applicati per i reati-satellite. Con il terzo motivo, lamenta che il reato di danneggiamento avrebbe dovuto essere ritenuto non più rilevante penalmente dalla Corte d'Appello, previa esclusione della circostanza aggravante dell'affidamento alla pubblica fede del bene danneggiato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 Riguardo al primo motivo, i lavori di pubblica utilità devono essere considerati a ogni effetto di legge, ex art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (Sez. 5, n. 40229 del 21/6/2007, Rv. 238177 - 01). Questo vuol dire che non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 274 del 2000 (Sez. 5, Sentenza n. 49865 del 14/9/2018, Rv. 274375 - 01).

Quanto, poi, al reato di minaccia, deve evidenziarsi innanzitutto che, in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 dell'8/6/2020, Finizio, Rv. 279107 - 02), con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite (Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, P.g., p.m. e altri in proc.

Cameruccio e altro, Rv. 268888 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha proceduto alla riduzione di pena per le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. in relazione al solo reato più grave di danneggiamento aggravato: dunque, il giudice del rinvio ha riferito le attenuanti generiche solo al reato principale e solo su quest'ultimo ha apportato una diminuzione di pena. Di conseguenza, la doglianza sul punto rimane generica e si limita ad invocare l'automatica applicazione delle attenuanti generiche, al di là del tenore testuale della sentenza impugnata, anche per i reati satellite, cosi richiedendo al giudice di legittimità di sovrapporre una propria non consentita presunzione alla decisione del giudice di merito. 3.2 Anche il secondo motivo deve essere disatteso.

In tema di determinazione della pena nel reato continuato, infatti, non sussiste obbligo di specifica e dettagliata motivazione per ogni singolo aumento, quando, come nel caso di specie, gli incrementi di pena siano di esigua entità (Sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022, Rv. 284005 - 01), essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01).

Di conseguenza, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto basata sulla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi. 3.3 II terzo motivo è pure manifestamente infondato, in quanto pone una questione di mero fatto attinente al merito, che deve ritenersi preclusa nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per violazione di legge, per effetto del quale il giudice del rinvio è vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 33560 del 9/6/2023, Brunno, Rv. 285142 - 01).

La sentenza con cui la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la prima sentenza della Corte d'Appello aveva giudicato inammissibile il ricorso dell'imputato, che contestava unicamente il difetto di prova della responsabilità, "perché generico e manifestamente infondato", rilevando d'ufficio, tuttavia, la illegalità della pena e devolvendo ai giudici di secondo grado il solo profilo della sua rideterminazione. Di conseguenza, la sentenza rescindente ha determinato la formazione del giudicato in ordine a tutti i capi e punti della decisione diversi da quelli re6tivi al trattamento sanzionatorio.

4. Per quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e