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Ordinanza — n. 14420/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue in criminal procedure for state aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed at the civil registry instead of the criminal registry of the lower court. The tax agency and Ministry of Justice argued a violation of Article 76 of the State Aid Law, while the defense requested dismissal. The court ruled that criminal procedure rules govern state aid appeals, requiring strict adherence to filing locations under Articles 582 and 583 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 76 D.P.R. n. 115/2002; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 582, 583 c.p.p.: Appeals regarding state aid in criminal proceedings must be filed at the criminal registry of the issuing judge, not the civil registry, under consolidated case law.

Parole chiave

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state aid admission criminal procedure filing Cassation inadmissibility venue requirement Art. 76 DPR 115 accollo delle spese procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 76 D.P.R. n. 115/2002
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
115 del 2002 in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 582 c.p.p.
Art. 583 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, tra le altre, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
ricorrential pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di SOCCIO FRANCO nato a PESCARA il 20/07/1957 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2024 il Presidente della Sezione Lavoro della Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha revocato il precedente provvedimento di rigetto e, per l'effetto, ammesso Soccio Franco al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale gravante a suo carico. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambi difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato successiva memoria scritta nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il difensore di Soccio Franco ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, tra le altre, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dee. ricorrential pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile i,Yricorsè e condanna i! ricorrenti al pagamento delle •.1.. 3.<2 spese processuali e della somma di euro 3.000,00 -in favore della Cassa del