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Ordinanza — n. 14322/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to challenge sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Velcani Myqerem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced liability and sentencing leniency, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and unchallenged. The court rejected the arguments as either repetitive, generic, or lacking a specific comparison with the trial court's detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 322 cod. pen.; Art. 323-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack effective criticism, or fail to demonstrate a specific error in the lower court's appreciation of evidence or application of statutory sentencing criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing calculation mitigating circumstances criminal liability calcolo dell'aiuto sociale errore di calcolo corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 322 cod. pen.
Art. 323-bis cod. pen.
da 3 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 318 cod. pen.
pen., con precisione enunciato, partendo dal minimo edittale (minimo della pena dell'art. 318 cod. pen. ridotta di un terzo) di due anni di reclusione, a cui ha, progressivamente applicato la riduzione di un terzo per ognuna delle due attenuanti riconosciute (62, primo comma, n.
Art. 62 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 322 cod. pen
art. 323-bis cod. pen
da 3 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.
art. 318 cod. pen
pen., con precisione enunciato, partendo dal minimo edittale (minimo della pena dell'art. 318 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELCANI MYQEREM nato il 06/02/1969 avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Velcani Myqerem OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. è teso ad accreditare una lettura riduttiva ed alternativa delle risultanze processuali che il Tribunale ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori ed a giurisprudenza di legittimità (pagg. da 3 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.

è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dal Tribunale che ha osservato come (anche sulla base della testimonianza della assistente sociale) le banconote, non esattamente quantificate, fossero plurime e pertanto il valore non esiguo e, nel suo complesso, il fatto non di particolare tenuità; rilevato che il quarto motivo con cui si censura la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto è generico in quanto privo di effettiva censura e senza confronto con la motivazione della sentenza sul punto; ritenuto che analogo limite incontra il quinto motivo con cui si censura la motivazione in ordine alla modalità del calcolo della pena effettuato dal Tribunale che ha, con pertinente riferimento ai criteri di cui all'art. 132 e 133 cod. pen., con precisione enunciato, partendo dal minimo edittale (minimo della pena dell'art. 318 cod. pen. ridotta di un terzo) di due anni di reclusione, a cui ha, progressivamente applicato la riduzione di un terzo per ognuna delle due attenuanti riconosciute (62, primo comma, n. 1 e 62-bis cod. pen.), ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva, pervenendo, in tal modo, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, pena poi sostituita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d