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Ordinanza — n. 14318/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack specific elements for acquittal or legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal, non-application of recidivism, and external continuation, but the court found these grounds generic without specific factual elements. Consequently, the lower court's logical and coherent reasoning was upheld, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific; generic assertions without cited elements omitted by the trial judge render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity recidivism application external continuation court costs Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
41919/24 RUGGIERO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO DIEGO nato a ROMA il 04/01/1997 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41919/24 RUGGIERO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i tre motivi dedotti, aventi a oggetto - rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, l'applicazione della recidiva contestata e il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione c.d. esterna, sono generici là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche, senza indicare gli elementi pretermessi dal giudice del merito utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria, alla disapplicazione della predetta circostanza aggravante ovvero al riconoscimento della continuazione; che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tali profili (cfr., in ordine, pagg. 4 e 5; 5; 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i