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Ordinanza — n. 14316/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as inadmissible due to lack of civil interest and repetition of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Lai Antonio and Lai Armando inadmissible, ordering them to pay costs. The applicants argued for omitted statutory exemptions and self-defense, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The Supreme Court found the appeals repetitive and noted the civil party had not actively contested the conviction, thus lacking standing for a new civil claim.

Regesto Legislator

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Art. 610, 611 cod. proc. pen.; Art. 393-bis, 52 cod. pen.; When an appeal is declared inadmissible, costs are imposed only if the civil party actively pursued their civil claims; mere solicitation of confirmation without active opposition does not constitute an interest in litigation.

Parole chiave

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inadmissible appeal civil party interest repetition of merits self-defense exemption court of cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali difesa d'ufficio legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
pen.); esaminati i motivi dei ricorsi, le conclusioni e la memoria della difesa della parte civile; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, aventi ad oggetto l'omessa applicazione delle esimenti di cui all'art. 393-bis cod. pen. e art.
Art. 52 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
pen.); esaminati i motivi dei ricorsi, le conclusioni e la memoria della difesa della parte civile; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, aventi ad oggetto l'omessa applicazione delle esimenti di cui all'art. 393-bis cod. pen.
art. 52 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAI ANTONIO nato a SEUI il 28/04/1935 LAI ARMANDO nato a SEUI il 28/01/1963 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 41909/24 Lai +1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 337 e 341- bis cod. pen.); esaminati i motivi dei ricorsi, le conclusioni e la memoria della difesa della parte civile; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, aventi ad oggetto l'omessa applicazione delle esimenti di cui all'art. 393-bis cod. pen. e art. 52 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e non illogica motivazione dal giudice di merito, tanto in relazione alla legittimità dell'atto dei pubblici ufficiale quanto in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della legittima difesa (cfr. sent. impugnata, pag. 7); rilevato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt.610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così d