Cassation court dismisses appeal as lower court properly addressed statutory exemption and non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory exemptions under Articles 393-bis and 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the appellate judge had logically and coherently addressed these specific points in its written decision, satisfying the requirements for a valid review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review a lower court's decision if the appellate judge has logically and coherently addressed the statutory exemptions and causes of non-punibility raised by the appellant.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVELLI URBANO nato a TARANTO il 11/12/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41900/24 LOVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale su detti punti (cfr., in ordine, pagg. 7-10; 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3