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Ordinanza — n. 14315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court properly addressed statutory exemption and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory exemptions under Articles 393-bis and 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the appellate judge had logically and coherently addressed these specific points in its written decision, satisfying the requirements for a valid review.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review a lower court's decision if the appellate judge has logically and coherently addressed the statutory exemptions and causes of non-punibility raised by the appellant.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Statutory exemption application Cause of non-punishment Lower court review scope Procedural costs award reati contro la pubblica autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. e della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale su detti punti (cfr., in ordine, pagg.
Art. 337 cod. pen.
41900/24 LOVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
41900/24 LOVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod.
art. 393-bis cod. pen
pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale su detti punti (cfr., in ordine, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVELLI URBANO nato a TARANTO il 11/12/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41900/24 LOVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale su detti punti (cfr., in ordine, pagg. 7-10; 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3