Italian Court dismisses appeal against settlement sentence as parties pre-agreed the penalty amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued for a violation of law regarding the sentencing, but the court found the appeal lacked legal grounds. Since the parties had explicitly indicated the penalty amount during the agreed settlement, no legal error existed for the appellate court to correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In proceedings for agreed sentencing, parties cannot appeal the specific penalty amount because it was mutually determined and accepted by the court, rendering such appeals legally inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADANZA MARINA nato a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOeferto-aniso-atte-prartf, udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; DE PLANO: 444 C.P.P. R.G. 41870-2024 RIC. IADANZA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, in quanto proposto per motivi non consentiti; che invero, l'atto, che peraltro evoca in termini meramente assertivi la violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31