Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete defense obstruction. The court rejected the claim that online contact constituted a barrier to defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Frappampina Michele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the aggravating circumstance of impaired defense was not applied because online contact created a barrier to his defense. The appellate court found this argument infounded, noting that the defendant's subsequent conduct, including using a false name and being a known manager, actually created a specific distance between the victim and the accused. Consequently, the court held that the concrete obstruction existed, making the appeal based on abstract categories of defense failure invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The aggravating circumstance of impaired defense is established only when concrete facts demonstrate a specific obstacle to public and private defense, rejecting abstract categorizations of contact methods as sufficient barriers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAPPAMPINA MICHELE nato a FORENZA il 06/04/1979 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Frappampina Michele OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa e conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in tal modo preclusa, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ritenuto, conformandosi alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, che la citata aggravante fosse sussistente in ragione della valorizzata condotta successiva al contatto on-line che, seppure proseguito attraverso contatti telefonici, aveva caratteristiche tali da creare una certa distanza tra vittima e imputato (utenza sotto falso nome e di gestore noto), così da cstituire ostacolo alla pubblica e privata difesa, in tal senso richiamando pertinente giurisprudenza di questa Corte che preclude la possibilità di fare ricorso ad astratte categorie (come di fatto vorrebbe il ricorrente allorché fa leva sulla proseguita condotta posta in essere attraverso contatti telefonici) ma di ricercare il concreto ed effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa (pag. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3