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Ordinanza — n. 14312/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for reiterating lower court's peculato d'uso reasoning without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner's arguments merely reiterated the reasoning of the Court of Appeal without presenting new legal grounds. The petitioner challenged the conviction for peculato d'uso, but the court found the submission lacked specific comparison with the dispositive judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 314 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the reasoning of the lower court without advancing new arguments or addressing the dispositive judgment substantively.

Parole chiave

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peculato d'uso generic appeal inadmissible appeal reiteration of reasoning Corte di Cassazione indennità per menomazione dell'integrità appropriazione indebita amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 314 c.p.p.
41841/24 Pontonio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all' art. 314 cod.
art. 314 cod. pen
41841/24 Pontonio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all' art. 314 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTONIO CLAUDIO nato a TORINO il 31/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 41841/24 Pontonio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all' art. 314 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso risulta generico nella sua formulazione, dal momento che si limita a reiterare la censura in ordine alla configurabilità del peculato d'uso, senza alcun confronto con la sentenza che ha disatteso le questioni poste con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione (cfr. sent. impugnata, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/