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Ordinanza — n. 14311/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted murder, ruling admissibility of statements valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rita Barbato inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Barbato challenged the lower court's conviction for attempted murder, arguing that statements made during a settlement interview were improperly excluded and that the subjective element of the crime was inadequately addressed. The court rejected these claims, noting that the statements were validly included in the trial file via party agreement and that the lower court's reasoning on the subjective element was legally sound and exhaustive.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: Statements acquired to the trial file by party agreement remain admissible, and appeals challenging the sufficiency of reasoning on subjective elements are inadmissible when the lower court's arguments are legally correct and exhaustive.

Parole chiave

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attempted murder conviction admissibility of statements party agreement settlement subjective element reasoning inadmissible appeal court costs and fine Corte di Cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO RITA MARIA nato a TORINO il 11/05/1978 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 41833/24 Barbato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di s.i.t. è manifestamente infondato, dal momento che, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, tali dichiarazioni risultano utilizzabili laddove, come nel caso di specie, siano state acquisite al fascicolo del dibattimento nell'accordo delle parti senza eccezione alcuna (cfr. sent. impugnata, pag. 3); considerato che il secondo motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo è riproduttivo di profilo adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e non illogica motivazione da parte del giudice di merito (cfr. sent. impugnata, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso