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Ordinanza — n. 14307/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on non-prosecution grounds, upholding conviction for multiple evasion offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Isabelle Delia Radasanu's appeal inadmissible, rejecting her claims regarding the non-prosecution provision of Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court had already addressed these arguments by emphasizing the multiple instances of the evasion offense and the defendant's encounter with a known prejudicial individual. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal alleging violation of law due to the non-application of the non-prosecution provision is inadmissible when the appellate court has sufficiently refuted the criticisms by valuing the plurality of the offense and the gravity arising from the defendant's contact with a known prejudicial person.

Parole chiave

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non-prosecution provision evasion offense multiple instances appellate court review inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADASANU ISABELLE DELIA nato il 17/09/1987 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Radasanu Isabelle Delia OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la plurima commissione dello stesso reato di evasione e, al contempo, la ritenuta gravità dello stesso in ragione dell'essersi incontrata l'imputata con altra persona che sapeva essere pregiudicata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2