Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain challenge under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged the sentencing judgment for a lack of reasoning regarding the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such challenges are inadmissible in plea bargain cases because Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits cassation grounds to specific statutory violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments alleging violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible as the law restricts cassation grounds to the specific violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APPUHAMY WEERAKKODI ARACHCHIGE DON SMITH PR nato il 11/07/1993 avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIrdato avviso irtj udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 41797/24 - APPUHAMY Weerakkodi - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine ai reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. e 4 I. 110/1975); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; che in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso