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Ordinanza — n. 14305/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of legal basis for evidence revaluation in criminal liability declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's declaration of criminal responsibility lacked legal basis because it relied on re-evaluating evidence sources, a procedure not permitted in cassation proceedings. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically coherent and based on a thorough examination of the probative data.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The cassation court cannot re-evaluate evidence sources or substitute its own assessment for the lower court's findings when the reasoning is logically coherent and based on an exhaustive review of the probative data.

Parole chiave

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criminal liability declaration re-evaluation of evidence cassation admissibility probative data review logical coherence standard riscossione di pene pecuniarie allontanamento malgrado rischio di persecuzione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
41792/24 MAMMOLITI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
41792/24 MAMMOLITI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLITI DOMENICO nato a POLISTENA il 22/01/1987 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N. 41792/24 MAMMOLITI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori (si vadano da pagg. 2 e 7 della sentenza della Corte d'Appello di Torino); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 31