Italian Supreme Court dismisses appeal as procedural defect excludes substantive review of sentencing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Alberto Indelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for recidivism under Article 391-ter of the Penal Code, arguing an error in applying the recidivism rule. The court ruled that the appeal's claim regarding the substantive application of the law fell outside the scope of admissible review because the trial judge had already provided a logical, coherent, and precise justification in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging the substantive application of the recidivism rule is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and precise, as such defects do not constitute a violation of law or a flaw in motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELLI ALBERTO (CUI 050BY7Q) nato a TORRE DEL GRECO il 16/03/1974 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41777/24 INDELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.); ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/