Cassation court dismisses appeal regarding criminal threat liability as it lacks admissibility due to lower court's sound reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Ferchichi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal of Bologna erred in finding criminal liability for a threat under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court provided logical, coherent, and specific reasoning regarding the existence of the alleged threat, placing the issue outside the scope of admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging the finding of criminal liability for a threat is inadmissible if the Court of Appeal has reasoned logically and coherently on the facts, as such issues fall outside the scope of admissibility review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI MOHAMED nato il 25/01/1978 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41605/24 FERCHICHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità e, in particolare, la ritenuta sussistenza di una ipotesi di minaccia penalmente rilevante ex art. 337 cod. pen., esula dalla valutazione di legittimità, avendo la Corte di appello motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31