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Ordinanza — n. 14284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as grounds merely reproduce lower court's already reviewed and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Garofalo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Garofalo argued that the lower court erred in assessing criminal liability regarding the timing of violence and the subjective element of the offense, as well as in finding formal concurrence of crimes. The court ruled that these arguments were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Arguments on cassation appeal that merely reproduce issues already adequately reviewed and rejected by the court of first instance or appeal are inadmissible as they do not constitute a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of arguments cassation review scope lower court reasoning procedural costs violenza o minaccia contro le autorità reati violenti rappresentazione di atti di cruda violenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 337 cod. pen
41508/24 GAROFALO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a POLLINA il 22/08/1983 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. N. 41508/24 GAROFALO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ), esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto - rispettivamente - violazione di legge circa la affermazione di penale responsabilità e, in particolare, la circostanza che la violenza o minaccia non è stata realizzata durante il compimento di un atto di ufficio, ma eventualmente prima nonché la mancata integrazione dell'elemento soggettivo, esulano dalla valutazione di legittimità là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., in ordine, pagg. 6 e 7; 8 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo, relativo alla violazione di legge che si assume consistita nell'aver erroneamente ritenuto configurata un concorso formale di reati, esula dalla valutazione di legittimità, là dove risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 8-10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci