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Ordinanza — n. 14283/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld conviction for unauthorized departure from residence restriction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized departure from a residence restriction. The defendant argued the conduct was harmless and non-punishable, but the appellate court correctly identified all elements of the offense and rejected the necessity defense. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging the non-punishability of a typical act as harmless is inadmissible if the lower court has already substantively evaluated the concrete offensiveness of the conduct and found the statutory elements of the crime established.

Parole chiave

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inadmissible appeal harmless act defense residence restriction violation necessity defense rejection criminal liability assessment motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
2-4 della sentenza); ritenuto che la Corte d'appello, nell'affrontare il motivo relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., incidentalmente opera una valutazione di concreta offensività del fatto (cfr.
art. 385 cod. pen
art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
2-4 della sentenza); ritenuto che la Corte d'appello, nell'affrontare il motivo relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., incidentalmente opera una valutazione di concreta offensività del fatto (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 41506/24 - CRIMI Salvatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso con cui la difesa prospetta l'inoffensività della condotta, con conseguente «non punibilità del fatto tipico inoffensivo» (cfr. p. 2 del ricorso); considerato che, in punto di responsabilità, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi del fatto tipico (nel caso di specie, l'allontanamento dal luogo di restrizione) e l'assenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., tenuto conto che il ricorrente si allontanava dal domicilio senza attendere alcuna autorizzazione per recarsi presso il pronto soccorso e violando le intimazione date dalla polizia contattata che riferiva di non allontanarsi e chiamare il servizio del "118" (cfr. pp. 2-4 della sentenza); ritenuto che la Corte d'appello, nell'affrontare il motivo relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., incidentalmente opera una valutazione di concreta offensività del fatto (cfr. p. 5 della sentenza), smentendo ulteriormente l'assunto difensivo; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci