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Ordinanza — n. 14282/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14282/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIANFRANCO nato a PALERMO il 04/10/1964 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41499/24 LOMBARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen.), esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, alla affermazione di penale responsabilità e, precisamente, all'insussistenza di un allontanamento volontario e arbitrario, trattandosi unicamente di un incolpevole ritardo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1-5; 5,6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14282/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 41499/24 LOMBARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen.), esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, alla affermazione di penale responsabilità e, precisamente, all'insussistenza di un allontanamento volontario e arbitrario, trattandosi unicamente di un incolpevole ritardo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1-5; 5,6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena differimento dell'esecuzione della pena revoca della sospensione condizionale decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIANFRANCO nato a PALERMO il 04/10/1964 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 41499/24 LOMBARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen.), esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, alla affermazione di penale responsabilità e, precisamente, all'insussistenza di un allontanamento volontario e arbitrario, trattandosi unicamente di un incolpevole ritardo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1-5; 5,6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i