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Ordinanza — n. 14281/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tax evasion charges, ruling frontispiece errors are mere material mistakes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Simic Bisa and Bentivoglio Claudia inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the duplicate charge against Simic and the omission against Bentivoglio were errors, but the court found the frontispiece inaccuracies to be mere material mistakes. Consequently, the court upheld the original conviction for tax evasion regarding their absence from home on June 15, 2019.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a judgment's frontispiece contains incomplete or inaccurate indications of the contested charges, such defects constitute mere material errors amendable by the sentencing judge, failing to invalidate the correct citation to trial, the substantive decisions, or the device regarding the accusations of tax evasion.

Parole chiave

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tax evasion charges material errors frontispiece defects inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural nullity court costs and fines evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMIC BISA nato a NAPOLI il 22/05/1996 BENTIVOGLIO CLAUDIA nato a CARMAGNOLA il 01/12/1999 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Simic Bisa e Bentivoglio Claudia OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la duplicazione dell'imputazione a carico della Simic e l'assenza della stessa a carico della Bentivoglio è manifestamente infondato, tenuto conto che la omessa completa e precisa indicazione della contestazione contenuta nel frontespizio della sentenza integra, semmai, un mero errore materiale, se del caso emendabile da parte del giudice della sentenza (alla luce della rilevata inammissibilità del presente ricorso), rimanendo comunque incontestata la corretta citazione a giudizio, in appello, il contenuto delle decisioni di merito e del dispositivo afferente alle accuse di evasione nei confronti di entrambe le ricorrenti che si allontanavano dall'abitazione il 15 giugno 2019; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/