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Ordinanza — n. 14280/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14280/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO CARMELO nato a GELA il 11/05/1975 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 41468/24 - NICASTRO Carmelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura un'erronea valutazione delle prove quanto ad identificazione del ricorrente; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valorizzato il complesso compendio probatorio costituito, non soltanto dalle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza, ma anche dall'attività di indagine svolta direttamente dagli operanti (cfr. p. 2 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 14280/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura un'erronea valutazione delle prove quanto ad identificazione del ricorrente; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valorizzato il complesso compendio probatorio costituito, non soltanto dalle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza, ma anche dall'attività di indagine svolta direttamente dagli operanti (cfr. p. 2 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale eccezioni processuali tardive documenti mancanti pena pecuniaria non riscuotibile tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO CARMELO nato a GELA il 11/05/1975 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 41468/24 - NICASTRO Carmelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura un'erronea valutazione delle prove quanto ad identificazione del ricorrente; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valorizzato il complesso compendio probatorio costituito, non soltanto dalle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza, ma anche dall'attività di indagine svolta direttamente dagli operanti (cfr. p. 2 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3