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Ordinanza — n. 14277/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug possession convictions for lack of admissibility and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Francesco and Antonio Spagnuolo inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged their convictions for violent obstruction of a search and drug possession, arguing against liability and sentencing. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly refuted the arguments regarding the defendants' awareness of the obstruction and the significance of the drug quantity.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce issues already adequately resolved by the court of appeal or are fundamentally incoherent with the grounds invoked in the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility drug possession conviction obstruction of search sentencing mitigation Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62, n. 4 cod. pen.
è, invero, geneticamente inammissibile alla luce della meramente enunciata questione in sede di gravame (in tal senso i motivi di appello che si muovono in maniera non coerente tra le invocate attenuanti generiche e le richieste attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
art. 337 cod. pen
art. 62 c.p
pen., erroneamente richieste anche ex "comma quarto dell'art. 62 c.p.", cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPAGNUOLO FRANCESCO nato a CROPANI il 28/05/1961 SPAGNUOLO ANTONIO nato a CATANZARO il 23/08/1990 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Spagnuolo Francesco e Spagnuolo Antonio OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Spagnulo Francesco quanto a ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta attraverso cui era stata strappata dalle mani la pianta di marijuana rinvenuta sul balcone e quanto profferito nell'occasione ("ora la piantina non c'è più") davano conto della consapevolezza di ostacolare l'attività di perquisizione legittimamente posta in essere dagli operanti (penultimo ed ultimo capoverso del primo foglio della motivazione); rilevato che il primo motivo di ricorso di Spagnuolo Antonio quanto a ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare riferimento alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta è riproduttivo di identica censura correttamente confutata dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto significativa la predisposizione in dosi (quindici) della non lieve quantità (diciotto grammi) di sostanza stupefacente ed il possesso di tre bilancini di precisione; rilevato che il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

è, invero, geneticamente inammissibile alla luce della meramente enunciata questione in sede di gravame (in tal senso i motivi di appello che si muovono in maniera non coerente tra le invocate attenuanti generiche e le richieste attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., erroneamente richieste anche ex "comma quarto dell'art. 62 c.p.", cfr. foglio quarto e settimo dei motivi di appello); che il motivo si presenta anche generico nella parte in cui, a prescindere dalla risposta della Corte di appello, si limita ad enunciare la giurisprudenza di questa Corte senza evidenziare sulla base di quali elementi si potesse, se del caso, desumere che la detenzione di quindici dosi di sostanza stupefacente potessero far conseguire un lucro di speciale tenuità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos