Cassation appeal dismissed for inadmissibility as no admissible grounds regarding will or public prosecutor consent were raised.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant failed to raise any of the specific grounds permitted by law. While the court acknowledged that appeals concerning the formation of the party's will or the public prosecutor's consent are admissible, the appellant did not allege these issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for grounds regarding the formation of the party's will, the public prosecutor's consent, or the content of the ruling, excluding renounced grounds, non-assessment of discharge conditions, or sentencing errors not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCALDO GIUSEPPE SEBASTIANO nato a CATANIA il 19/03/1986 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAI dgiCiiigis-tiso alle rt i ;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; I OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Sebastiano Boncaldo avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen.
è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così