Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14272/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged the conviction for property damage, arguing for a re-evaluation of evidence regarding her sole possession and duty of care over the apartment. The court ruled that such requests for alternative interpretation of probative sources fall outside the scope of the cassation review, which is limited to legal errors rather than factual re-examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 388 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without raising new legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds cassation review limits property damage liability duty of care danneggiamento danneggiamento d'impianti elettrici inadempimento del locatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 388, comma 3 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO SERENA nato a REGGIO CALABRIA il 17/07/1993 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Serena Giglio avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato che, alla luce delle risultanze emerse, non poteva che ritenersi che i vistosi danni riportati all'appartamento di cui al capo di imputazione fossero stati arrecati nei momenti immediatamente precedenti al suo rilascio e che gli stessi fossero del tutto imputabili alla ricorrente, unico soggetto ad avere la comprovata disponibilità dell'immobile e su cui gravava l'onere di conservazione del bene, proprio in virtù del suo status di soggetto titolare del potere gestorio e della disponibilità del medesimo); considerato che anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è reiterativo della medesima doglianza sollevata in appello e correttamente disattesa in ragione delle modalità di attuazione dell'illecito e della gravità dello stesso, incompatibili con la valutazione di particolare tenuità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis