Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14271/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for obstruction of public official, rejecting omissions and non-prosecution claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for obstruction of a public official. The appellant argued that his conduct was merely omissive and that the specific non-prosecution clause for minor offenses was unconstitutional. The court ruled that both active and omissive acts constitute the crime if they impede official duties, and the non-prosecution clause was inapplicable due to the case's overall gravity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 16, comma 1, lett. b) d.l. 53/2019: Obstruction of a public official is constituted by any active or omissive conduct aimed at hindering official duties, and the non-prosecution clause for minor offenses does not apply when the facts' gravity precludes it.

Parole chiave

Generato dall'IA
obstruction of public official omissive conduct non-prosecution clause constitutional challenge criminal liability eccezione di incostituzionalità censura costituzionale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 16, comma 1, lett. b) d.l. 53/2019, conv. in L. 77/2019
art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5147 del 16/01/2014, Rv. 258631
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI GIUSEPPE nato a COSENZA il 25/04/1985 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; éír OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo contesta l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per essersi costui limitato a una condotta meramente omissiva, consistita nel non avere esercitato il dovuto controllo sul proprio cane; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente ritenuto la condotta idonea non solo a creare un oggettivo pericolo per l'incolumità degli operanti, ma anche a impedire del tutto il compimento dell'atto d'ufficio (cfr. p. 2 della sentenza).

Posto che, per giurisprudenza costante, «integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva o omissiva che si traduca in un atteggiamento anche implicito [...] volto a impedire, intralciare o compromettere [...] la regolarità del compimento dell'atto di ufficio [...]» (ex multis: Sez. 6, n. 5147 del 16/01/2014, Rv. 258631 - 01), nel caso di specie la ritenuta responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale risulta pienamente suffragata sia in fatto che in diritto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto eccependo il ricorrente l'incostituzionalità dell'art. 16, primo comma, lett.

b) d.l. 53/2019, conv. in I. 77/2019 per avere escluso dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità il reato di resistenza a pubblico ufficiale; sul punto occorre rilevare che, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale appare irrilevante perché la sentenza di appello ha comunque effettuato una valutazione nel merito dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., escludendola sulla base della complessiva gravità del fatto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Ne consegue che, anche là dove la causa di non punibilità fosse astrattamente applicabile ai fatti di resistenza, essa non potrebbe comunque essere riconosciuta a fronte di una valutazione giudiziale in concreto ostativa; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. lì P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme