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Ordinanza — n. 14267/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely reiterative of appellate court's already examined arguments on intent and objective elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the defense's arguments regarding criminal intent and objective elements were merely reiterative of those already fully examined by the Court of Appeal. The appellant, Zaccaria Andrea, challenged the conviction for the offense under Article 337 of the Penal Code, but the court found no new grounds to warrant a second review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reiterative of those already adequately examined by the appellate court, rendering a second review unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments Article 337 Penal Code double jeopardy principle procedural economy criminal intent assessment objective elements of crime ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA ANDREA nato a VIBO VALENTIA il 02/05/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; t OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa ha censurato la ritenuta sussistenza del dolo del reato e dell'elemento oggettivo, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di appello (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/