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Ordinanza — n. 14266/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite mandatory statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence but failed to cite any of the four specific grounds mandated by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was filed for an impermissible reason and dismissed it de plano.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale; Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla legge, e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentence mandatory grounds de plano dismissal court costs fine recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 51 della L. 23/6/2017 n. 103
art. 448 cod. proc. pen
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITA IONUT nato il 07/10/1983 avverso la sentenza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO Idato avviso alle partid udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (avendo lamentato la mancata esclusione della recidiva, considerata, invece, nella proposta di patteggiamento), con conseguente inammissibilità del ricorso; ritenuto che l'inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci