Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14264/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merely complaints already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Lebsiri Hicham inadmissible. The appellant challenged the conviction for resistance to a public official and personal injuries, arguing for a re-evaluation of evidence and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced grievances already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must not merely restate grievances already adjudicated; if they seek a re-evaluation of evidence or alternative interpretation of facts, they fall outside the scope of the admissibility review and are declared inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal scope of cassation re-evaluation of evidence generic mitigating circumstances resistance to public official facoltà di astenersi dal testimoniare difesa d'ufficio circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBSIRI HICHAM nato il 08/04/1993 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lebsiri Hicham avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per i reati ascrittigli; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis