Italian Court dismisses appeal as grounds require factual re-evaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability due to procedural flaws and incorrect application of sentencing guidelines. The court rejected these claims because they demanded a re-examination of evidence and facts, which falls outside the cassation court's jurisdiction for legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grounds require a re-evaluation of evidence or facts, as these courts review only legal errors, not factual disputes already decided by the lower judiciary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLAN DAVIDE nato a MORBEGNO il 20/01/1997 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Davide Vallan avverso la sentenza indicata in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto sia l'insussistenza del reato di cui al capo a), attesa l'illegittimità del foglio di via obbligatorio, emesso in violazione di legge, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c), per l'illegittimità e arbitrarietà degli atti del pubblico ufficiale, sia il difetto della condizione di procedibilità del reato di cui al capo b), essendo stata erroneamente ritenuta sussistente una circostanza aggravante, peraltro non contestata (motivi 3, 4 e 5), sia l'erroneità della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 11 a 15 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata il 12 febbraio 2025 il ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, sostanzialmente ribadendo le deduzioni già esposte nel ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così