Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14262/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal filed personally by defendant, ruling it inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14262/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition, violating the mandatory requirement for defense counsel to submit it. Although the appellant argued for personal submission rights, the recent legislative amendment explicitly excluded this possibility for all appeals. Consequently, the Court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal to the Supreme Court cannot be personally submitted by the party and must be signed by registered defense counsel, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal submission defense counsel requirement inadmissibility declaration court costs liability procedural amendment 2017 Supreme Court appeal criminal procedure code difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 8914 del 21/12/2017
A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE DAVIDE nato a PALERMO il 06/10/1968 avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle2aniA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Di Cesare avverso la sentenza in epigrafe; considerato che con la recente modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente, sicché va dichiarato inammissibile; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d