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Ordinanza — n. 14261/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against extortion charge, upholding 'ex ante' threat suitability standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion under Article 336 of the Penal Code. The appellant argued that the threats made were not suitable for coercion, but the court affirmed that threat suitability must be judged 'ex ante' based on objective circumstances and the potential constriction of the public official's duties. Consequently, the impossibility of realizing the threatened harm does not exclude the crime unless it completely strips the act of seriousness.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; The suitability of a threat for extortion is evaluated 'ex ante' considering objective and subjective circumstances, meaning the impossibility of realizing the threatened harm does not exclude the crime unless it removes all semblance of seriousness.

Parole chiave

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extortion crime threat suitability ex ante assessment public official duties appeal inadmissibility difetto formale di procedura corretta notificazione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324
Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELREFAEI ALAA ATEF AHMED ELIMAN nato il 01/06/1999 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata con cui il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminato il motivo di ricorso, che prospetta l'inidoneità minatoria delle frasi pronunciate dal ricorrente e la conseguente insussistenza del fatto; considerato che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente fatto applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia, posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri, deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato» (ex multis:

Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324 - 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto buon governo di tale principio, affermando la sussistenza di un nesso qualificato tra l'oggetto della minaccia (la dazione di farmaci o l'assicurazione di un posto di lavoro all'interno dell'istituto penitenziario) e la funzione pubblica rivestita dalle persone offese (cfr. f. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così