Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to first-time raising of criminal liability objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Valentin Tosoni inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the affirmation of criminal liability under Article 336 of the Penal Code, but the court noted that only the application of Article 131-bis and the sentencing were contested in the prior appeal. Since no objections regarding the existence of the crime were raised earlier, the court ruled that such arguments cannot be introduced for the first time at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An objection to the existence of a crime cannot be raised for the first time on appeal if it was not contested in the lower court proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI VALENTIN nato il 28/06/1994 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 1f/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentin Tosoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.336 cod. pen., non è consentito, atteso che con l'atto di appello era stata chiesta soltanto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed era stata censurata la quantificazione della pena, ma non erano state sollevate doglianze in merito alla sussistenza del reato, che, pertanto, non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso