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Ordinanza — n. 14256/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats, citing lack of jurisdiction to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Stevan Kosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the threatening statements had intimidatory value and in setting the sentence. The court rejected these claims, noting that the appeal merely sought a re-evaluation of evidence and arguments already properly assessed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals challenging the characterization of threats or the sentencing amount are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or arguments already exhaustively examined by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats intimidation value sentencing review jurisdiction evidence re-evaluation court of cassation powers minaccia contro le autorità minaccia non comprovata istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 612 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOSA STEVAN nato il 22/10/1954 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stevan Kosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 612 cod. pen., per l'assenza di valenza intimidatoria delle frasi contestate, e la determinazione della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha rimarcato sia che le parole pronunciate dall'imputato all'indirizzo di Micaela Furiosi, nel contesto accertato, avevano sicura valenza minatoria, che si connotava, peraltro, come obiettivamente grave sia che, nel corso della telefonata, l'imputato, la cui pericolosità era ben nota alla persona offesa - che conosceva la sua condizione detentiva e i numerosi precedenti, anche di matrice violenta - non si era limitato ad esternare generiche minacce ma aveva prospettato di tornare nella comunità per compiere una strage, ovvero per uccidere l'interlocutrice e tutti gli operatori; quanto alla pena, la Corte territoriale ha valorizzato il curriculum criminale, espresso dall'eloquente casellario); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così