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Ordinanza — n. 14254/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming erroneous internal continuation increase for specific crime charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Badredine El Mani inadmissible. The appellant argued that an incorrect internal continuation increase was applied for a specific crime, but the court found this claim contradicted the first-instance judgment which explicitly stated no such increase occurred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a sentencing increase based on internal continuation is inadmissible if the first-instance judgment explicitly confirms the absence of such an increase for the cited crime.

Parole chiave

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internal continuation increase sentencing error claim inadmissible appeal first instance judgment procedural costs award adeguamento della pena gravità della pena indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANI BADREDINE nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 28/07/1984 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; o OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Badredine El Mahi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che la doglianza dedotta dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato operato un errato aumento a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo 2), trova smentita sulla base della lettura della sentenza di primo grado, da cui si evince che per il reato sub capo 2) non è stato operato un aumento a titolo di continuazione interna; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso