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Ordinanza — n. 14251/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging generic mitigating factors without legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited grounds contravene legal requirements for admissibility in a final review. The appellant challenged the refusal to recognize generic mitigating factors, arguing the lower court ignored his criminal record. The court rejected this, noting the appealed judgment was sufficiently motivated and properly weighed the defendant's prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they challenge the non-recognition of generic mitigating factors when the lower court's decision is sufficiently motivated and adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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generic mitigating factors criminal appeal admissibility final review procedure prior criminal record sufficient motivation requirement ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda tardiva di ricusazione prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagina tre della sentenza impugnata, ove sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
pagina tre della sentenza impugnata, ove sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA CARMELO nato a CATANIA il 22/03/2003 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata, ove sono stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 202