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Ordinanza — n. 14250/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural bars and lack of new evidence for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo and Alessandro Macchi inadmissible, dismissing arguments regarding evidence correlation and prescription. The court ruled that the grounds sought a re-evaluation of trial evidence, which falls outside the scope of cassation review, and that prescription issues arising after the appellate judgment cannot be raised here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The inadmissibility of a cassation appeal precludes the formation of a valid challenge relationship, thereby barring the court from declaring causes of non-punishment that matured after the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prescription after appeal evidence correlation principle scope of cassation review procedural bars motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
31989, pronunciata dalla Sesta Sezione il primo giugno 2017, così che vanno ribadite le argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 598 c.p.
pen., all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, al mancato assorbimento dei residui capi nel capo 1), alla violazione dell'art. 598 cod.
art. 129 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 598 cod. pen
pen., all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, al mancato assorbimento dei residui capi nel capo 1), alla violazione dell'art. 598 cod.
art. 616 cod. proc. pen
31989, pronunciata dalla Sesta Sezione il primo giugno 2017, così che vanno ribadite le argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005
217266 - 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
231164 - 01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACCHI LORENZO nato a ERBA il 11/11/1988 MACCHI ALESSANDRO nato a GALLARATE il 08/04/1947 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 9/i OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Lorenzo Macchi e Alessandro Macchi avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che i motivi, dedotti con riguardo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, al mancato assorbimento dei residui capi nel capo 1), alla violazione dell'art. 598 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 15 a 20 della sentenza impugnata); considerato, quanto alla doglianza sull'intervenuta prescrizione dei reati (che secondo il ricorrente si sarebbe verificata dopo la sentenza di appello), che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01, e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso e con altra memoria hanno trasmesso la sentenza n. 31989, pronunciata dalla Sesta Sezione il primo giugno 2017, così che vanno ribadite le argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende