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Ordinanza — n. 14249/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding passive resistance sentencing due to inadequate confrontation with lower court's violent act findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14249/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his passive resistance was not punishable, but the court found the appeal failed to adequately confront the lower court's detailed description of his violent shuffling that necessitated immobilization. Consequently, the court rejected the claim that the resistance was merely passive and moderate, upholding the conviction based on the established facts of violence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a criminal conviction must adequately confront the specific factual and legal reasoning of the lower court; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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passive resistance criminal appeal inadmissibility adequate confrontation sentencing mitigation violent act Cassation procedure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI SERGIO nato a CHIARI il 01/02/1988 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 4' OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo prospetta la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per essersi costui limitato a una mera resistenza passiva, caratterizzata da un moderato uso della forza, non punibile; sul punto, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che dà precisamente conto dell'agito violento del ricorrente il quale, dopo essere fuggito, «si dimenava e, proprio a causa di ciò, l'agente scelto Bassini rovinava a terra», risultando necessario da parte degli operanti immobilizzarlo (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto — quanto al secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e i gravi precedenti del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de