Cassation court dismisses appeal as grounds are procedural and merely reproduce lower court's valid reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds cited by the appellant were extraneous to the jurisdiction of the cassation court. The appellant argued against the conviction for a specific crime and the denial of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower court. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of the evidence and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The cassation court lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the lower court when the appeal merely reproduces arguments already dismissed on correct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH BIRN PAL nato il 23/01/1992 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Birn Pal Singh avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo e la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. e di cui all'art. 62-bis cod. pen, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni dì esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso