Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds sought a re-evaluation of evidentiary sources, which falls outside the scope of judicial review. The appellant argued for an alternative reading of probative materials, but the appellate court had already thoroughly assessed these elements and rejected the objections with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals seeking a re-evaluation of evidentiary sources or an alternative reading of facts are inadmissible as they exceed the scope of judicial review and reproduce grievances already adequately examined by the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYKU JONARD nato il 12/01/1991 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Jonard Byku avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; osservato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.
Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta e la personalità del ricorrente (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha reiterato i rilievi censori già sollevati con il ricorso, così che può rinviarsi alle argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci