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Ordinanza — n. 14245/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Fichera inadmissible, ordering him to pay court costs. Fichera argued against the conviction for evasion of custody and the sentencing, claiming the lower court misinterpreted evidence regarding his distance from the facility and lack of minimum sentence. The court rejected these grounds, ruling that the appeal merely requested a re-evaluation of facts already properly assessed by the trial judge and did not constitute a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal seeking a re-evaluation of evidentiary sources or a reinterpretation of facts already thoroughly examined by the trial court is inadmissible as it falls outside the scope of judicial review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence re-evaluation scope judicial review limits custody evasion conviction sentencing reduction denial recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11679 del 21/3/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA CARLO nato a CATANIA il 21/08/1950 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Carlo Fichera avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che, conformandosi all'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 11679 del 21/3/2012), ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non assumevano rilievo la durata dell'allontanamento, la distanza o i motivi, che avevano indotto l'imputato a eludere la vigilanza nello stato custodiale; considerato, quanto alla doglianza sulla mancata concessione del minimo edittale, che la Corte di appello — con motivazione esente da vizi — ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado, essendo state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e non apprezzandosi valide ragioni per ridurre ulteriormente la pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d