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Ordinanza — n. 14244/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence outside scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds sought a re-evaluation of evidentiary sources, which falls outside the scope of the court of cassation's review. The appellant argued that the lower court relied solely on indicatory elements without assessing the psychological element of the crime or offensive statements made by the defendant. The court rejected this, noting that the territorial court correctly applied established principles regarding the objective demonstration of drug trafficking intent based on specific factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the court of cassation cannot request a re-evaluation of evidentiary sources or a new reading of facts, as such grounds are merely reiterations of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility grounds scope of review drug trafficking intent evidentiary sources cassation jurisdiction inutilizzabilità delle prove illecite imputazione per reati di stupefacenti indizio

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARRATANO GIUSEPPE nato a CIVITA CASTELLANA il 10/09/1977 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Giarratano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi — con cui il ricorrente ha affermato che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente su elementi esclusivamente indizianti, sforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non avrebbe inoltre valutato l'incidenza delle frasi offensive e minacciose, pronunciate dall'imputato nei confronti degli operanti, e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che deponevano nel senso della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta: il dato ponderale, pari a grammi 11,64 lordi; la suddivisione della sostanza in 9 involucri di peso uguale; la detenzione di tali involucri sulla pubblica via; la detenzione presso l'abitazione di materiale per il confezionamento; la detenzione del bilancino di precisione e di una somma di denaro, possibile provento di spaccio, in prossimità del divano letto, dove dormiva l'imputato.

La Corte territoriale ha rimarcato, inoltre, che le minacce erano state proferite nel momento in cui l'imputato aveva appreso dell'imminente perquisizione domiciliare e, successivamente, quando gli era stata comunicata la necessità di sequestrare la somma di denaro di euro 600); rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01), secondo cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in / favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle