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Ordinanza — n. 14240/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for a specific offense, but the court noted this was merely a request to re-evaluate evidence already properly assessed by the trial judge. Consequently, the court rejected the appeal because the requested re-reading of probative sources fell outside the scope of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it seeks a re-evaluation of probative sources outside the scope of judicial review, as such requests are merely reproductive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal liability judicial review scope probative sources inadmissible appeal court costs impedimento di un atto dell'autorità persecuzione determinante per la fuga aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI LORENZO nato a NOTO il 13/03/2002 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Di Giovanni avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.337 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha spiegato sia che la fuga dell'imputato si era concretizzata con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito di interdire ai carabinieri il compimento di un atto di ufficio sia che l'omessa elevazione della contravvenzione amministrativa non elideva la constatazione dell'illecito penale, giacché gli operanti avevano avuto modo di rilevare la fortissima velocità con cui l'imputato percorreva la S.P. 14, non fine a se stessa ma finalizzata ad impedire l'inseguimento da parte dei militari); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d