Cassation court dismisses appeal claiming passive resistance, upholding active resistance conviction and rejecting self-defense claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued the conduct constituted passive resistance under Article 393-bis of the Penal Code, but the lower court correctly identified it as active resistance involving shoving. The Court affirmed that the officers' actions were legitimate and proportional, making the self-defense claim unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: The court holds that an appeal reiterating arguments already examined by the appellate court is inadmissible if the lower court correctly distinguished between active and passive resistance and found the state agents' actions legitimate and proportional.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI SABRI nato il 28/03/1973 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa qualifica la condotta del ricorrente come resistenza passiva e chiede l'applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; considerato che tale motivo, in entrambi i suoi punti, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di appello e che, in ogni caso, risulta manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta del ricorrente come resistenza attiva (cfr. p. 4, che descrive gli spintonamenti) e ritenuto inapplicabile la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. per essere stati gli atti d'ufficio, compiuti dagli operanti, pienamente legittimi nei presupposti e proporzionati nelle modalità esecutive, escludendone così anche l'eventuale configurazione in forma putativa (cfr. p. 5 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso