Cassation court dismisses appeal claiming particular triviality of offense cannot apply when specific recidivism is recognized.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Cinzia Anna Maria Pagazzo inadmissible because her complaint regarding the non-application of particular triviality was repetitive. The territorial court correctly ruled that this exclusion cannot apply when specific recidivism is recognized, as it indicates high social danger and culpability. Consequently, the cassation court upheld this reasoning and dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The exclusion of punishability for particular triviality of the offense cannot be applied when specific recidivism is recognized, as the latter element is symptomatic of the ascertained social danger of the accused.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGAZZO CINZIA ANNA MARIA nato a CATANZARO il 22/12/1956 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Cinzia Anna Maria Pagazzo avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui la ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è reiterativo di analoga doglianza a cui la Corte territoriale ha dato corretta risposta, avendo evidenziato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata nel caso, come quello in esame, di riconoscimento della recidiva specifica, in quanto elemento sintomatico dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza; rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 — 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso