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Ordinanza — n. 14232/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14232/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAVENTO SALVATORE nato a MOLFETTA il 13/05/1986 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Salvatore Spaccavento avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, nel momento in cui egli si è recato dai carabinieri per denunciare falsamente il furto della sua autovettura, questi ultimi non erano ancora a conoscenza dell'incendio (cfr. pagina 14 del provvedimento impugnato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 367 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, nel momento in cui egli si è recato dai carabinieri per denunciare falsamente il furto della sua autovettura, questi ultimi non erano ancora a conoscenza dell'incendio (cfr. pagina 14 del provvedimento impugnato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente testimone a discarico testimonianza inattendibile momento del reato momento della trasmissione delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pagina 14 del provvedimento impugnato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAVENTO SALVATORE nato a MOLFETTA il 13/05/1986 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Salvatore Spaccavento avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, nel momento in cui egli si è recato dai carabinieri per denunciare falsamente il furto della sua autovettura, questi ultimi non erano ancora a conoscenza dell'incendio (cfr. pagina 14 del provvedimento impugnato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso