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Ordinanza — n. 14165/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of logical flaws in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Foti inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding the nature of the weapon and failed to properly apply mitigating circumstances under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's decision was logically coherent and adequately addressed the non-episodic nature of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds that do not demonstrate a violation of law or a logical flaw in the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds logical coherence Article 131-bis Penal Code mitigating circumstances Cassa delle ammende procedural economy giusto motivo

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 23/01/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ?' da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto de; presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ?' da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto de; presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 919 dell'OR/09/9013, Reggio, Rv. 254988
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI LUCIANO nato il 11/09/1991 avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 23/01/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dopo aver riqualificato quale ricorso per cassazione rimpugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in composizione monocratica il 20/12/2023, sentenza a mezzo della quale Luciano Foti era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, per esser stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Con l'originaria impugnazione l'imputato, a mezzo degli avv.ti Carmela Neri e Giovanni Mento, aveva dedotto l'incongruità motivazionale del provvedimento impugnato, evidenziando come la sentenza in esame non si fosse adeguatamente soffermata sulla natura stessa dell'arma, oltre che sul pericolo di offesa connesso al possesso della stessa; si era lamentata, altresì, la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo deillipotizzato reato e, infine, si era denunciata !a mancata concessione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, invocati già in primo grado. 2. .T.I ricorso è inarmmissibile, risultando basato SU motivi manifestamente infondati. 2.1.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione del Foti, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la lesione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede sostanzialmente !a rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale. Tuttavia, tale tipologia di valutazione è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nel caso in esame - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto regole della logica, alle ri.sultanze processuali (cfr.

Se.z. n. 91 9 dell'OR/09;9013, Reggio, Rv. 254988). 2.2. La Corte territoriale ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un manganello, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea CC.,...erc'..riz.24 che-. nriNIA r4i ni nrnfiln rii re-sr-11,-irarle-iil-f-nrie-ttn` Ti perco Fl i Vi-. li I likAUI,IV \J9111.... \AI argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. 2.3.

Quanto alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, esse non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, con motivazione che merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ?' da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto de; presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto. Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall'art. 131-bis cod. pen. può evincersi - nella concreta fattispecie - non tanto dalla sussistenza di precedenti penali gravanti sul soggetto e dalla atecnica nozione di "abitualità" richiamata nel prosvi,v'edim e nt0 ,nnni-.1 ke.nri fnr-y-. riniln eines rrn n-rn Ani riimirnnnfn il 1./.....11.-J1 III I VI p-n nnni-rn ci Ul..11C4 1.11 n....1 U11,1 nnt-it:ì 1/4.115.e5.u del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sottende la gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità; 2.4.

Parimenti incensurabile, in questa sede, è la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche e, più in generale, l'indicazione del trattamento sanzionatorio.

3. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prne ,.ccunli e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis