Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14163/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and improper re-reading of acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Tundis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tundis challenged the lower court's rejection of his claim regarding the extension of a special detention regime, arguing procedural vices and insufficient motivation. The Court rejected these claims, noting that the lower court properly applied the standard of probable connection to criminal organizations and refused to allow the appellant to re-interpret the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is sound and the appellant attempts an impermissible re-reading of the acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation special detention regime criminal organization connection improper re-reading of acts court costs and fine procedural vices organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Giorgia Greco, deducendo cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 41-bis Ord. pen.
è Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto - avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n.
Art. 416-bis comma 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNDIS ANDREA nato a PAOLA il 21/10/1984 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

è Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto - avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da Andrea Tundis, detenuto per i reati di associazione e delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e per i delitti di estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, tentato incendio, violazione della disciplina sulle armi, posti in essere dal 2018 al 2023; Osservato che - avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il Tundis - con atto a firma dell'avv. Giorgia Greco, deducendo cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 416-bis comma 2 cod. pen. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, sui punto, ha ampiamente motivato, richiamando l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento al suo inserimento, quale elemento di vertice, nell'organizzazione di riferimento, fatto che l'avversato provvedimento deduce da elementi evocativi di eterogenea natura, quali le captazioni, sia telefoniche che ambientali e le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia), oltre che evidenziando come l'operazione che ha visto coinvolto il ricorrente sia molto recente, a dimostrazione della piena sussistenza dell'operatività del clan;

Rilevato che l'impugnazione denuncia vizi della motivazione, pur essendo essa ammessa per soie ragioni attinenti a violazioni di legge e tende, in realtà, a provocare una non consentita rilettura degli atti, ad opera di questa Corte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 mar